Conoscenza dell’italiano e possesso certificazione B1 per cittadinanza italiana

Per rispondere alle numerose domande che ci vengono poste sulla necessità di avere un certificato di competenza linguistica in italiano di livello B1 del “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” (QCER) per l’ottenimento della cittadinanza italiana e sull’eventuale possibilità di conseguire tale certificato presso le nostre sedi, si precisa quanto segue:

Il nostro “CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Napoli Città 1″ può organizzare anche corsi di italiano L2 di livello B1 presso una o diverse delle sue sedi, ma non può rilasciare certificazioni per tale livello che abbiano valore per la domanda di cittadinanza.
Quello che offre, in alternativa, è il corso di scuola secondaria di I grado (“Licenza Media”), con certificazione finale, che dà la stessa opportunità, ossia può sostituire la certificazione linguistica richiesta per ottenere “il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo” e, conseguentemente, anche quella necessaria per ottenere la cittadinanza italiana in base alle leggi vigenti (si veda legge 5 febbraio 1992, n. 91, integrata dal decreto Decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, in vigore dal 5/10/2018, che tratta delle competenza linguistica all’art. 9.1, aggiunto al precedente art. 9 della legge 5/2/1992, n.91).

A conferma di quanto sopra, si rimanda a due pagine web ufficiali delle prefetture italiane e del Ministero dell’Interno (vd. link in fondo a questa pagina), dove si dice chiaramente che chi possiede un titolo di Scuola secondaria di I grado (ossia di quella che una volta si chiamava “Licenza Media”), come quello che noi rilasciamo dopo un anno di corso concluso con un esame finale, “non è tenuto allo svolgimento del test” di competenza linguistica previsto dalla normativa. Gli dovrebbe bastare esibire copia del certificato che ottiene presso la nostra scuola, insieme a tutti gli altri documenti previsti dalla legge.

In verità, da quanto si legge all’art. 9.1 della legge 5/2/1992, n. 1, si evincerebbe che il cittadino straniero in possesso di “permesso UE per soggiornanti di lungo periodo” non sarebbe nemmeno obbligato, quando presenta la sua domanda di cittadinanza, ad “attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca”.

Per quanto concerne il test di conoscenza della lingua italiana per l’ottenimento del “permesso UE per soggiornanti di lungo periodo”, e per il fatto che non è tenuto a sostenerlo il richiedente che sia già in possesso di un titolo di studio rilasciato dal Ministero dell’Istruzione (e dunque anche dal CPIA), si trascrive qui una parte del testo copiato dal sito web del Ministero dell’Interno:

«“Test di conoscenza della lingua italiana

Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero che:

d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario”».

Questo è il link dove si può verificare direttamente quanto detto sopra: https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana

Questo è quanto dice invece il sito delle Prefetture italiane al punto 15 delle FAQ (domande frequenti):

“A quale titolo di studio corrisponde il livello B1? A ogni titolo di studio previsto dall’ordinamento, a partire dalla licenza elementare”.

Qui si trova il link con la pagina intera delle FAQ sulla cittadinanza

Conferme alla nostra interpretazione si trovano sulla seguente pagina web:

Con la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno illimitato UE serve il certificato B1 ?

In ogni caso, prima di inoltrare la propria domanda di cittadinanza, o di preoccuparsi di ottenere il certificato di competenza linguistica B1, si consiglia comunque di contattare gli uffici della Prefettura (della propria città di residenza) che si occupano specificamente dell’argomento, per evitare difformità di interpretazioni sulle norme che regolano la richiesta di cittadinanza e il possesso dei requisiti linguistici previsti dalla legge.

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